Art. 7.
(Locali di soggiorno e di pernottamento).

      1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati e decenti, realizzati secondo le norme vigenti. Tali locali devono essere dotati di adeguato arredo, corrispondente alle esigenze dei singoli detenuti e internati e mantenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
      2. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
      3. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e di aria naturali. Non sono consentite reti o schermature che impediscono tale passaggio. Sono approntati pulsanti per la illuminazione artificiale delle camere, nonché

 

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per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni solo quando la utilizzazione di questi pregiudica l'ordinata convivenza dei detenuti e degli internati. Per i controlli notturni da parte del personale, la illuminazione è di intensità attenuata e il suo impiego deve essere limitato al momento del controllo.
      4. Le dimensioni e le corrispondenti capienze dei locali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite in applicazione degli standard minimi riconosciuti dal Consiglio d'Europa. I locali stessi non possono essere utilizzati oltre le capienze definite ai sensi del periodo precedente, se non in presenza di esigenze eccezionali e per il tempo strettamente necessario alla loro rimozione. Il superamento dei limiti di capienza deve essere immediatamente segnalato dalla direzione dell'istituto al servizio sanitario operante nello stesso e al competente provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria, al magistrato di sorveglianza e agli altri organi pubblici competenti.
      5. I detenuti e gli internati hanno diritto al rispetto delle regole di cui al comma 4, che hanno conseguenze immediate sulle loro condizioni di vita.
      6. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
      7. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
      8. Ciascun detenuto e internato dispone di un adeguato corredo per il proprio letto.
      9. I detenuti e gli internati provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tale fine sono messi a loro disposizione mezzi e materiali adeguati. Per le persone impossibilitate a provvedervi, è utilizzata l'opera retribuita di detenuti e di internati.
      10. La permanenza nei locali di pernottamento non può superare quattordici
 

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ore al giorno nell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; tale permanenza è progressivamente ridotta di un'ora ogni anno fino a raggiungere il limite definitivo di dieci ore al giorno.